Regione Lombardia (Apre il link in una nuova scheda) Provincia di Pavia (Apre il link in una nuova scheda)

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018, che stabilisce il principio per...
Data:

7 maggio 2018

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018, che stabilisce il principio per cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
Il consenso, in previsione di una eventuale futura incapacità di poterlo esprimere (pensiamo ad uno stato di incoscienza dovuto proprio alla malattia o ad un evento imprevedibile e traumatico che può compromettere la capacità di intendere e di volere) può essere manifestato anticipatamente attraverso le D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento).
Tra le alternative disponibili vi è anche quella che le DAT – redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura privata – vengano consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (art. 4 della legge 219/2017). In attesa di eventuali disposizioni ministeriali che ci si auspica arrivino quanto prima, queste sono le indicazioni utili per una prima applicazione della norma:
• Le D.A.T. sono redatte dalla persona interessata e devono essere consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle);
• La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato o per delega);
• Le D.A.T. saranno annotate in apposito registro e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile;
• Le D.A.T. possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate;
• Le DAT, in caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta, possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle D.A.T. in forma scritta.

Allegati

Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 07/05/2018 12:45:44

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet