Descrizione
Nel Consiglio Comunale dell’11 marzo, è stato approvato un Regolamento Comunale che regola l’utilizzo sul territorio comunale non solo dei fanghi di depurazione, ma anche di tutti gli altri prodotti, sempre derivati dal trattamento dei residui della depurazione industriale e degli scarichi urbani, come i gessi di defecazione e altri nomi commerciali, tutti classificabili sotto la denominazione “Fertilizzanti di tipo B”.
Ricordiamo che, benchè non ci sia notizia di utilizzo di fanghi sul nostro territorio, l’utilizzo di altri fertilizzanti, in particolare i gessi di defecazione, è presente, causando periodicamente l’evidente fastidio dato dal forte odore ma anche un meno evidente fenomeno di inquinamento progressivo dei terreni tramite l’accumulo di metalli pesanti e idrocarburi che poi finiscono nella falda acquifera, che a Travacò è spesso molto superficiale e anche nei prodotti agricoli della zona. Tutto questo pone evidenti problemi potenziali per la salute dei cittadini e per la compatibilità ambientale di questo tipo di trattamenti in un’area di alto valore naturalistico e ambientale come il territorio di Travacò
Il Comune di Travacò è stato già protagonista, insieme a molti altri Comuni Pavesi e Lodigiani di una lunga battaglia legale contro i limiti altissimo di idrocarburi consentiti da Regione Lombardia in questi prodotti, battaglia il cui successo legale è stato vanificato dall’inserimento da parte dell’attuale governo di un articolo nel cosiddetto “Decreto Genova” che eleva nuovamente i livelli di idrocarburi consentiti quali ai livelli proposti da Regione Lombardia e cassati dalla giustizia amministrativa.
L’Amministrazione, applicando il principio di precauzione e le sue prerogative di programmazione nella gestione sostenibile del territorio, ne ha regolamentato l’impatto sul territorio, limitandola in quelle aree che, per le ricadute ambientali di questi spandimenti, non sono ritenute compatibili, esercitando poteri propri di localizzazione di queste attività. In particolare, non sarà più possibile effettuare spandimenti a distanze dagli abitati minori di 500 metri e 200 metri da case e cascine isolate.
Va precisato che il Comune non può intervenire sull’utilizzo e sulle caratteristiche di questi fertilizzanti, per la quale la competenza è regionale, quindi non può vietare l’utilizzo di questi prodotti, ma è certamente facoltà del Comune quello di regolamentare l’utilizzo del territorio per garantire la salute pubblica e la compatibilità e sostenibilità delle attività su di esso compiute.
Il riferimento per questa decisione dell’ Amministrazione è senz’altro la sentenza del Consiglio di Stato N. 02986/2015, nella quale veniva affermato: “ il potere di disciplina attribuito al Comune in sede di pianificazione urbanistica del territorio non è più limitato al solo, isolato aspetto della trasformazione fisica dello stesso , ma può più in generale riferirsi anche alla regolamentazione delle attività su di esso esercitabili, tenendo conto della loro sostenibilità anche sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed ecologico”.
Nonostante la sentenza si riferisse al PGT di Gambolò, che limitava l’utilizzo dei soli fanghi, riteniamo che il principio affermato dal Consiglio di Stato sia applicabile a tutte quelle attività potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica, se effettuate in aree non compatibili o con modalità scorrette, quindi anche ai gessi e a tutti gli altri fertilizzanti dello stesso tipo.
A questo proposito il Regolamento prevede anche una serie di adempimenti per chi si appresta ad effettuare attività di spandimento quali la comunicazione preventiva al Comune delle date di spandimento, del tipo e qualità dei fertilizzanti utilizzati, per consentire al Comune di poter verificare in maniera preventiva la legittimità delle attività, la qualità del materiale che viene utilizzato e che i lavori seguano le regole previste, per limitare l’impatto sui cittadini.
Infine, il Regolamento recepisce le regole stabilite dalla Regione per i terreni ritenuti vulnerabili ai nitrati, dove l’utilizzo di fertilizzanti contenenti questo elemento deve essere utilizzato secondo regole molto stringenti.
Invitiamo gli interessati, agricoltori e operatori del settore, a prendere visione del regolamento al link qui sotto.
Ricordiamo che, benchè non ci sia notizia di utilizzo di fanghi sul nostro territorio, l’utilizzo di altri fertilizzanti, in particolare i gessi di defecazione, è presente, causando periodicamente l’evidente fastidio dato dal forte odore ma anche un meno evidente fenomeno di inquinamento progressivo dei terreni tramite l’accumulo di metalli pesanti e idrocarburi che poi finiscono nella falda acquifera, che a Travacò è spesso molto superficiale e anche nei prodotti agricoli della zona. Tutto questo pone evidenti problemi potenziali per la salute dei cittadini e per la compatibilità ambientale di questo tipo di trattamenti in un’area di alto valore naturalistico e ambientale come il territorio di Travacò
Il Comune di Travacò è stato già protagonista, insieme a molti altri Comuni Pavesi e Lodigiani di una lunga battaglia legale contro i limiti altissimo di idrocarburi consentiti da Regione Lombardia in questi prodotti, battaglia il cui successo legale è stato vanificato dall’inserimento da parte dell’attuale governo di un articolo nel cosiddetto “Decreto Genova” che eleva nuovamente i livelli di idrocarburi consentiti quali ai livelli proposti da Regione Lombardia e cassati dalla giustizia amministrativa.
L’Amministrazione, applicando il principio di precauzione e le sue prerogative di programmazione nella gestione sostenibile del territorio, ne ha regolamentato l’impatto sul territorio, limitandola in quelle aree che, per le ricadute ambientali di questi spandimenti, non sono ritenute compatibili, esercitando poteri propri di localizzazione di queste attività. In particolare, non sarà più possibile effettuare spandimenti a distanze dagli abitati minori di 500 metri e 200 metri da case e cascine isolate.
Va precisato che il Comune non può intervenire sull’utilizzo e sulle caratteristiche di questi fertilizzanti, per la quale la competenza è regionale, quindi non può vietare l’utilizzo di questi prodotti, ma è certamente facoltà del Comune quello di regolamentare l’utilizzo del territorio per garantire la salute pubblica e la compatibilità e sostenibilità delle attività su di esso compiute.
Il riferimento per questa decisione dell’ Amministrazione è senz’altro la sentenza del Consiglio di Stato N. 02986/2015, nella quale veniva affermato: “ il potere di disciplina attribuito al Comune in sede di pianificazione urbanistica del territorio non è più limitato al solo, isolato aspetto della trasformazione fisica dello stesso , ma può più in generale riferirsi anche alla regolamentazione delle attività su di esso esercitabili, tenendo conto della loro sostenibilità anche sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed ecologico”.
Nonostante la sentenza si riferisse al PGT di Gambolò, che limitava l’utilizzo dei soli fanghi, riteniamo che il principio affermato dal Consiglio di Stato sia applicabile a tutte quelle attività potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica, se effettuate in aree non compatibili o con modalità scorrette, quindi anche ai gessi e a tutti gli altri fertilizzanti dello stesso tipo.
A questo proposito il Regolamento prevede anche una serie di adempimenti per chi si appresta ad effettuare attività di spandimento quali la comunicazione preventiva al Comune delle date di spandimento, del tipo e qualità dei fertilizzanti utilizzati, per consentire al Comune di poter verificare in maniera preventiva la legittimità delle attività, la qualità del materiale che viene utilizzato e che i lavori seguano le regole previste, per limitare l’impatto sui cittadini.
Infine, il Regolamento recepisce le regole stabilite dalla Regione per i terreni ritenuti vulnerabili ai nitrati, dove l’utilizzo di fertilizzanti contenenti questo elemento deve essere utilizzato secondo regole molto stringenti.
Invitiamo gli interessati, agricoltori e operatori del settore, a prendere visione del regolamento al link qui sotto.
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/06/2020 15:54:41