Descrizione
Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 33 bis della L.R. 86/83, così come modificato dall'art. 3 della L.R. 6/2005 e dalla L.R. 38/2015, disciplina all’interno del territorio del Parco Naturale:
- le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
- le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
- le condizioni per la concessione degli indennizzi;
- le modalità per la prevenzione dei danni.
- le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
- le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
- le condizioni per la concessione degli indennizzi;
- le modalità per la prevenzione dei danni.
Nel territorio del Parco Naturale della Valle del Ticino l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica protetta alle colture agrarie, alle tipologie di allevamento caratteristiche del Parco nonché eventuali altri indennizzi per costi ammissibili come indicati nell’Allegato A della D.G.R. n. XI/6831 del 02.08.2022, viene effettuato dall’Ente Parco.
Per fauna selvatica protetta si intende:
- specie animali protette da Direttiva 2009/147/CE per la conservazione degli uccelli selvatici e dalla Direttiva 1992/43/CE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica;
- specie animali indicate nell’art. 2, comma 1 della legge n. 157/92;
- uccelli e mammiferi viventi nei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali di cui alla legge n. 394/91, nelle oasi di protezione di cui all’art. 10, comma 8, lettera a) della legge n. 157/92 e nelle zone di protezione di cui all’art. 1, comma 5 della legge n. 157/92 ove in tali zone sia vigente il divieto di caccia totale e permanente.
- specie animali protette da Direttiva 2009/147/CE per la conservazione degli uccelli selvatici e dalla Direttiva 1992/43/CE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica;
- specie animali indicate nell’art. 2, comma 1 della legge n. 157/92;
- uccelli e mammiferi viventi nei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali di cui alla legge n. 394/91, nelle oasi di protezione di cui all’art. 10, comma 8, lettera a) della legge n. 157/92 e nelle zone di protezione di cui all’art. 1, comma 5 della legge n. 157/92 ove in tali zone sia vigente il divieto di caccia totale e permanente.
Allegati
Documenti
Link
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 15/07/2026 13:05:04