Accesso Civico
Accesso ai documenti della pubblica amministrazione
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L’accesso civico "generalizzato" permette a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione
Descrizione
Alla luce della tutela del "diritto a conoscere" nei cosiddetti Freedom of Information Act (FOIA) in molti Paesi del mondo, anche a seguito delle sollecitazioni della società civile, l’Italia ha approvato il decreto legislativo 97/2016 che ha modificato il d.lgs. 33/2013, al fine di garantire un autentico "diritto a conoscere" della collettività nei confronti delle istituzioni. La riforma cerca di far diventare la trasparenza "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" sostanzialmente, con l’esplicitato scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
A seguito della riforma, di conseguenza, nell’ordinamento giuridico italiano vigente si trovano a convivere diverse forme di accesso, quali strumenti di "trasparenza reattiva":
- l’accesso ai sensi della legge 241/1990, che non viene modificato
- l’accesso civico “generalizzato” ai sensi del d.lgs. 33/2013, che viene introdotto dal d.lgs. 97/2016 e si affianca all’accesso civico "semplice", strumento già previsto come risposta all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione.
L’accesso civico "generalizzato" permette a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria: oltre al diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria (accesso civico "semplice"), l’ordinamento prevede oggi il diritto di accesso civico su documenti e dati diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico "generalizzato").
L’esercizio del diritto di accesso civico cosiddetto "generalizzato", a differenza del diritto di accesso della legge 241/1990, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede motivazione e non prevede il limite del controllo generalizzato.
A seguito della riforma, di conseguenza, nell’ordinamento giuridico italiano vigente si trovano a convivere diverse forme di accesso, quali strumenti di "trasparenza reattiva":
- l’accesso ai sensi della legge 241/1990, che non viene modificato
- l’accesso civico “generalizzato” ai sensi del d.lgs. 33/2013, che viene introdotto dal d.lgs. 97/2016 e si affianca all’accesso civico "semplice", strumento già previsto come risposta all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione.
L’accesso civico "generalizzato" permette a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria: oltre al diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria (accesso civico "semplice"), l’ordinamento prevede oggi il diritto di accesso civico su documenti e dati diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico "generalizzato").
L’esercizio del diritto di accesso civico cosiddetto "generalizzato", a differenza del diritto di accesso della legge 241/1990, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede motivazione e non prevede il limite del controllo generalizzato.
Come fare
L’istanza di accesso identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, può essere trasmessa in via telematica e presentata alternativamente a una pluralità di uffici dell’amministrazione, previsti dalla norma. A seguito di istanza, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (non è ammesso il silenzio diniego) e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti: grava, di conseguenza, sull’amministrazione provare l’esistenza di motivazioni che impediscono di soddisfare l’istanza. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell’accesso civico, sono state approvate con determinazione n. 1309 del 28/12/2016 le Linee guida recanti indicazioni operative, adottate dall’ANAC.
Come e dove presentare l'istanza
I cittadini potranno presentare l'istanza compilando in ogni parte il MODELLO allegato, firmato in calce:
- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Travacò Siccomario
- A mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO - Via Guglielmo Marconi n. 37 27020 TRAVACO' SICCOMARIO (PV)
- In modalità TELEMATICA alle seguenti condizioni:
1) sottoscrivere l'istanza, debitamente compilata (campi editabili), firmato digitalmente ed inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it ;
2) inviare l'istanza debitamente compilata (campi editabili) dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it allegando copia del documento d’identità;
3) inviare copia “scansita” dell'istanza debitamente compilato (campi editabili) e sottoscritta con firma autografa del dichiarante, allegando copia del documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it
Come e dove presentare l'istanza
I cittadini potranno presentare l'istanza compilando in ogni parte il MODELLO allegato, firmato in calce:
- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Travacò Siccomario
- A mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO - Via Guglielmo Marconi n. 37 27020 TRAVACO' SICCOMARIO (PV)
- In modalità TELEMATICA alle seguenti condizioni:
1) sottoscrivere l'istanza, debitamente compilata (campi editabili), firmato digitalmente ed inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it ;
2) inviare l'istanza debitamente compilata (campi editabili) dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it allegando copia del documento d’identità;
3) inviare copia “scansita” dell'istanza debitamente compilato (campi editabili) e sottoscritta con firma autografa del dichiarante, allegando copia del documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it
Cosa serve
Occorre compilare l’istanza
Cosa si ottiene
L’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza
Costi
Il rilascio di copia "semplice" è subordinato al rimborso del costo di riproduzione
FOTOCOPIE:
A/4 solo fronte € 0,50
A/4 fronte-retro € 1,00
A/3 solo fronte € 1,00
A/3 fronte-retro € 1,50
FOTOCOPIE:
A/4 solo fronte € 0,50
A/4 fronte-retro € 1,00
A/3 solo fronte € 1,00
A/3 fronte-retro € 1,50
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Direzione Generale - Affari generali - Segreteria
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/08/2023 17:08:51