1) Se il bambino è nato da genitori sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata:
(a) da uno dei genitori davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita ENTRO TRE GIORNI dalla data del parto;
(b) da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre o del padre ENTRO DIECI GIORNI dalla data del parto;
(c) da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita ENTRO DIECI GIORNI dalla data del parto
2) Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata:
(a) da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita ENTRO TRE GIORNI dalla data del parto;
(b) da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre o del padre ENTRO DIECI GIORNI dalla data del parto;
(c) da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita ENTRO DIECI GIORNI dalla data del parto
Casi Particolari1) Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni (denuncia di nascita tardiva): Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il fatto deve essere segnalato al Procuratore della Repubblica.
2) Nascita Non assistita: E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.