Inizio e cessazione Unione Civile
Costituzione dell'unione tra persone dello stesso sesso
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Alle coppia composte da persone dello stesso sesso che vogliono costituire un’unione civile.
Descrizione
E’ importante sapere che ai sensi dell’art. 1 c. 20 della legge n. 76/2016 “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti ”.
FORME DI COSTITUZIONE: Le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.
COGNOME: Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione civile, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Attenzione: il cognome comune non comporta una variazione dei dati anagrafici e non ha alcun effetto pratico sui documenti del cittadino.
OBBLIGHI RECIPROCI: Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
REGIME PATRIMONIALE: È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all’impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.
IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI
• L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.
• È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
DIRITTO SUCCESSORIO
Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
PENSIONE DI REVERSIBILITA'
Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge. Tra gli istituti ricompresi sono pertanto, in particolare, la pensione ai superstiti, ma anche l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la successione iure proprio e quella legittima.
SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
CLAUSOLA DI CHIUSURA
Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
I cittadini che hanno contratto un matrimonio tra persone dello stesso sesso all’estero: devono chiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili. Ai sensi della L. n. 218/1995, laddove il matrimonio sia composto da almeno un cittadino italiano, esso avrà in Italia gli effetti dell’unione civile
FORME DI COSTITUZIONE: Le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.
COGNOME: Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione civile, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Attenzione: il cognome comune non comporta una variazione dei dati anagrafici e non ha alcun effetto pratico sui documenti del cittadino.
OBBLIGHI RECIPROCI: Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
REGIME PATRIMONIALE: È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all’impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.
IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI
• L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.
• È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
DIRITTO SUCCESSORIO
Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
PENSIONE DI REVERSIBILITA'
Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge. Tra gli istituti ricompresi sono pertanto, in particolare, la pensione ai superstiti, ma anche l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la successione iure proprio e quella legittima.
SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
CLAUSOLA DI CHIUSURA
Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
I cittadini che hanno contratto un matrimonio tra persone dello stesso sesso all’estero: devono chiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili. Ai sensi della L. n. 218/1995, laddove il matrimonio sia composto da almeno un cittadino italiano, esso avrà in Italia gli effetti dell’unione civile
Come fare
L’unione civile è preceduta dalla verifica degli impedimenti da parte dell’ufficiale dello Stato Civile. Le parti devono contattare l’ufficio al fine di fissare un appuntamento per la richiesta, in cui dichiareranno la volontà di costituire l’unione e l’assenza di impedimenti previsti dalla stessa Legge n. 76/2016 e dal codice civile, che sono sostanzialmente gli stessi del matrimonio.
Cosa serve
I cittadini non italiani devono produrre un nulla-osta al l’unione civile (o al matrimonio con la persona dello stesso sesso) rilasciato dalla competente autorità estera.
Il nulla-osta può essere sostituito da un certificato di capacità di sottoscrivere un’unione con allegato modulo plurilingue redatto da un Paese dell'Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 ;
Qualora sia impossibile produrre il nulla-osta perché la legge straniera non riconosce il diritto all’unione civile, o al matrimonio omosessuale, il cittadino può esibire in alternativa:
- un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato;
- un’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui dichiara lo stato libero.
Le parti, previo accordo con l’ufficio di Stato Civile, devono compilare l’apposito modulo in cui indicano i dati dei testimoni (uno per parte) allegando copia di un documento di identità degli stessi, e il regime patrimoniale che intendono scegliere.
Come e dove presentare l'istanza
I cittadini potranno presentare l'istanza compilando in ogni parte il MODELLO allegato, firmato in calce:
- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Travacò Siccomario
- A mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO - Via Guglielmo Marconi n. 37 27020 TRAVACO' SICCOMARIO (PV)
- In modalità TELEMATICA alle seguenti condizioni:
1) sottoscrivere l'istanza, debitamente compilata (campi editabili), firmato digitalmente ed inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it ;
2) inviare l'istanza debitamente compilata (campi editabili) dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it allegando copia del documento d’identità;
3) inviare copia “scansita” dell'istanza debitamente compilato (campi editabili) e sottoscritta con firma autografa del dichiarante, allegando copia del documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it
Il nulla-osta può essere sostituito da un certificato di capacità di sottoscrivere un’unione con allegato modulo plurilingue redatto da un Paese dell'Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 ;
Qualora sia impossibile produrre il nulla-osta perché la legge straniera non riconosce il diritto all’unione civile, o al matrimonio omosessuale, il cittadino può esibire in alternativa:
- un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato;
- un’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui dichiara lo stato libero.
Le parti, previo accordo con l’ufficio di Stato Civile, devono compilare l’apposito modulo in cui indicano i dati dei testimoni (uno per parte) allegando copia di un documento di identità degli stessi, e il regime patrimoniale che intendono scegliere.
Come e dove presentare l'istanza
I cittadini potranno presentare l'istanza compilando in ogni parte il MODELLO allegato, firmato in calce:
- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Travacò Siccomario
- A mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO - Via Guglielmo Marconi n. 37 27020 TRAVACO' SICCOMARIO (PV)
- In modalità TELEMATICA alle seguenti condizioni:
1) sottoscrivere l'istanza, debitamente compilata (campi editabili), firmato digitalmente ed inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it ;
2) inviare l'istanza debitamente compilata (campi editabili) dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it allegando copia del documento d’identità;
3) inviare copia “scansita” dell'istanza debitamente compilato (campi editabili) e sottoscritta con firma autografa del dichiarante, allegando copia del documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it
Cosa si ottiene
L’unione civile è celebrata dal Sindaco o da un ufficiale dello Stato Civile delegato, davanti agli sposi e ai testimoni, in una sala aperta al pubblico.
Tempi e scadenze
Dopo 30 giorni dalla richiesta, o anche prima se l’ufficiale dello Stato Civile ha completato le verifiche, è possibile costituire l’unione civile.
Costi
• i matrimoni di cittadini residenti (anche di uno solo dei due nubendi) celebrati nella Sala consiliare e negli orari di servizio dell’Ufficio di Stato Civile sono gratuiti;
• i matrimoni di cittadini residenti (anche uno solo dei due) celebrati nella Sala consiliare fuori dall’orario d’ufficio o in giornata festiva, come definito nel Regolamento Comunale sono soggetti alla tariffa forfettaria di €120;
• i matrimoni di cittadini non residenti celebrati nella sala consiliare e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile sono soggetti alla tariffa forfettaria di €200;
• i matrimoni di cittadini non residenti celebrati nella sala consiliare fuori dall’orario d’ufficio o in giornata festiva, come definito nel Regolamento Comunale sono soggetti alla tariffa forfettaria di €250;
• La Ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata almeno una settimana prima della celebrazione all’ufficio di stato civile.
Pagamento tramite circuito Pago PA
Link fondo pagina
• i matrimoni di cittadini residenti (anche uno solo dei due) celebrati nella Sala consiliare fuori dall’orario d’ufficio o in giornata festiva, come definito nel Regolamento Comunale sono soggetti alla tariffa forfettaria di €120;
• i matrimoni di cittadini non residenti celebrati nella sala consiliare e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile sono soggetti alla tariffa forfettaria di €200;
• i matrimoni di cittadini non residenti celebrati nella sala consiliare fuori dall’orario d’ufficio o in giornata festiva, come definito nel Regolamento Comunale sono soggetti alla tariffa forfettaria di €250;
• La Ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata almeno una settimana prima della celebrazione all’ufficio di stato civile.
Pagamento tramite circuito Pago PA
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Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici - Stato Civile - Elettorale - Trasporto scolastico
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/03/2024 13:40:37