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A chi è rivolto

Alle coppie separate che intendono sciogliere o cessare gli effetti civile del proprio matrimonio

Descrizione

Con il termine "divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
• scioglimento di matrimonio civile;
• cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
• delibazione sentenza ecclesiastica di annullamento di matrimonio

Come fare

DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 , ai sensi dell'art. 6 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

• di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• di scioglimento del matrimonio;
• di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE


Con la legge 162/2014, entra in vigore dall'11 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 12è stata introdotta la possibilità per il cittadino di procedere:
- allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale (divorzio)
mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile. Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. in presenza di figli minori nati nella coppia.
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale ad eccezione di un eventuale obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno divorziale.
Con l'entrata in vigore della Legge 06 Maggio 2015 n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi) sono variati i termini per poter divorziare: devono essere trascorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art.3, primo comma, numero 2), lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55) .

SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL'ESTERO

Come e dove:
chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218. La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.


Cosa serve

DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

NOTA PER GLI AVVOCATI: la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente da almeno un avvocato : è consigliabile, pertanto, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da almeno un avvocato . Modulo di richiesta (modello 1)

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE

Le parti devono presentare o trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione (mod. 3). Tale modello debitamente sottoscritto deve essere inviato a protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti. Le parti interessate contatteranno l’Ufficio di Stato civile ai numeri 0382 482003 dopo almeno 15 gg dall’invio della richiesta al fine di fissare l’appuntamento per la firma dell’accordo di separazione o divorzio.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.

Cosa si ottiene

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio

Tempi e scadenze

Il procedimento si concluderà entro 30 giorni

Costi

All’atto della dichiarazione di volersi divorziare dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile dovra’ essere corrisposto il diritto fisso pari € 16,00, con pagamento tramite circuito Pago PA.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici - Stato Civile - Elettorale - Trasporto scolastico

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

tabella procedimenti aggiornato.pdf [.pdf 1,98 Mb - 28/07/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 05/09/2023 10:43:11

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