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A chi è rivolto

Alle famiglie anagrafiche che trasferiscono la loro residenza in altro indirizzo all'interno del Comune di Travacò Siccomario.
Nel linguaggio comune spesso domicilio e residenza sono confusi: per la legge non è così, in quanto questi termini esprimono due concetti profondamente diversi. La residenza è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale (cioè vive in modo stabile e duraturo). Per legge è obbligatorio fissare la propria residenza nel luogo in cui si vive in quanto ciò ha effetti importanti per la vita sociale di ogni cittadino. Il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce la sede dei suoi affari e interessi: ad esempio, il posto in cui lavora o da cui intende seguire uno specifico affare oppure in cui in un determinato momento vive (es. case per le vacanze)

Descrizione

Perché è importante fissare la propria residenza?
La legge quindi impone ad ogni cittadino di fissare la propria residenza che porta con sé una serie di conseguenze legalmente importanti. La residenza incide quindi sotto vari profili, tra cui si ricordano a titolo esemplificativo:
• l’iscrizione alla lista elettorale di quel determinato Comune;
• la scelta del medico di famiglia;
• gli adempimenti da svolgere in caso di matrimonio;
• la ricezione di raccomandate o di atti giudiziari;
• la competenza dei tribunali e degli uffici giudiziari in generale;
• la ricezione di certificati anagrafici;
• la possibilità di accedere ai servizi demografici del proprio Comune.


Come fare

L’iscrizione anagrafica è un diritto-dovere di ogni cittadino presente stabilmente in Italia, e deve corrispondere al luogo di dimora abituale. Una volta effettuata la registrazione la posizione verrà aggiornata nell’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
E’ necessario compilare l'istanza (modello cambio residenza) in tutti i campi obbligatori (indicati con *) allegando copia del documento d'identità del richiedente.
Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.L. n. 5/2012, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni , effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

Nei casi di presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe dovrà rilasciare all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata".
La comunicazione dell'avvio del procedimento verrà trasmessa anche a coloro che, anziché presentarsi allo sportello, inoltrano la comunicazione con le modalità telematiche, nonché degli eventuali controinteressati, secondo quanto dispone la sopraccitata legge n. 241/1990.

La registrazione non viene effettuata se la dichiarazione è irricevibile (ad esempio se l’indirizzo è inesistente, per mancanza del permesso di soggiorno per cittadini stranieri o l'assenza della firma)
Il cambio di residenza decorre dalla data della dichiarazione.

Le dichiarazioni riguardanti i minori
possono essere rese da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela: la residenza anagrafica del minore è soggetta alle stesse norme previste per i maggiorenni, cioè deve basarsi sempre e soltanto sulla dimora abituale.
La dichiarazione può essere resa anche da un solo genitore allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si dichiara che l'altro genitore sia a conoscenza del trasferimento della residenza, in assenza di tale dichiarazione il genitore verrà informato tramite la comunicazione di avvio del procedimento all'indirizzo indicato in fase di dichiarazione.

LO STATO DI FAMIGLIA

Le persone che vivono nella stessa abitazione e sono parenti fanno sempre parte dello stesso stato di famiglia, per legge.
In caso di cambio di residenza, è necessario indicare nell’istanza se sussistono o meno vincoli di parentela o affettivi con le persone già residenti.
In assenza di legami di matrimonio o di parentela è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione. Non devono però esserci legami di parentela (sia diretti, collaterali o affini) o affettivi (dove per vincolo affettivo si intende il legame "affectionis causa" derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione), e se nella pregressa documentazione agli atti questi legami risultano, compresi quelli affettivi, non possono essere modificati.
La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
Pertanto nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino dei legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso le famiglie verranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.

All'interno della famiglia anagrafica, qualora sussistano i requisiti illustrati di seguito, può essere istituita una Convivenza di fatto

Come e dove presentare l'istanza


I cittadini potranno presentare l'istanza compilando in ogni parte il MODELLO allegato, firmato in calce:
- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Travacò Siccomario
- A mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO - Via Guglielmo Marconi n. 37 27020 TRAVACO' SICCOMARIO (PV)
In modalità telematica:
tramite il portale ANPR  

Cosa serve

compilare l'istanza (modello cambio residenza) in tutti i campi obbligatori (indicati con *) allegando copia del documento d'identità del richiedente .
Le dichiarazioni riguardanti i minori
possono essere rese da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela: la residenza anagrafica del minore è soggetta alle stesse norme previste per i maggiorenni, cioè deve basarsi sempre e soltanto sulla dimora abituale.
TITOLO ABITATIVO

E’ necessario dichiarare che si occupa legalmente l’immobile , indicando ad esempio gli estremi del contratto di locazione o, nel caso di ospitalità, i dati del proprietario o del locatario.
Per rendere più rapide le verifiche, specie nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, è possibile produrre copia del contratto di locazione o documentazione relativa alla compravendita, al fine di individuare da subito correttamente l’immobile.
Eventuali dichiarazioni di residenza in immobili occupati abusivamente saranno considerate nulle ai sensi dell’art. 5 del DL n. 47/2014.
DICHIARAZIONE AUTOVEICOLI

I dichiaranti devono indicare il possesso di patente e/o veicoli. L’aggiornamento della residenza non è più previsto né sulla patente né sulla carta di circolazione (non si riceverà nessun tagliando via posta). Per consultare i propri dati occorre utilizzare i servizi online del portale dell’automobilista.

CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri devono sempre allegare copia del permesso di soggiorno o della documentazione alternativa prevista dall’Allegato A. (Maggiori informazioni sono reperibili nella sezione "essere cittadino straniero in Italia")

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Solo in caso di provenienza dall’estero o di nuova iscrizione di persone cancellate da altri Comuni, il cittadino UE deve comprovare la legalità del suo soggiorno attraverso uno dei documenti previsti dall’Allegato B.(Maggiori informazioni sono reperibili nella sezione "essere cittadino straniero in Italia")

Cosa si ottiene

La registrazione della residenza

Tempi e scadenze

L’ufficio accerterà d’ufficio la veridicità dei dati inseriti, anche in riferimento all’occupazione dell’immobile.
In caso di dichiarazioni che si riveli non conforme alla realtà, l’ufficiale d’anagrafe dovrà farne segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza, per l’eventuale procedimento per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. L’annullamento dell’iscrizione anagrafica comporterà, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 il ripristino della posizione anagrafica precedente, decadendo dai benefici ottenuti.
Nei 45 giorni successivi
, l’ufficiale d’anagrafe avvalendosi della polizia municipale accerterà il requisito della dimora abituale.
In caso di accertamento positivo, non si riceverà alcuna comunicazione (silenzio-assenso)
In caso negativo dell'istruttoria, si riceverà una comunicazione di preavviso di rigetto con raccomandata A/R, che sospende i termini del procedimento che dà all'interessato 10 giorni per presentare osservazioni scritte.
Qualora ciò accada, l’ufficiale d’anagrafe riaprirà, dopo 10 giorni, il procedimento per il tempo rimanente. Alla conclusione, il cittadino riceverà la conferma o l’annullamento della variazione.

Costi

Nessuno

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici - Stato Civile - Elettorale - Trasporto scolastico

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

tabella procedimenti aggiornato.pdf [.pdf 1,98 Mb - 05/08/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

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Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 05/08/2023 10:39:39

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