Per la scia la normativa di settore prevede che il termine entro il quale l’opera deve essere completata non può superare 3 anni dall’inizio dei lavori. Da ciò consegue che nel predetto termine va presentata la comunicazione di fine lavori. La giurisprudenza applica, per analogia, questo stesso termine (triennale) anche al permesso di costruire. Per quanto attiene, invece, alla Comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta Cila, la legge non stabilisce alcun termine di durata specifico. La Cila, infatti, non è un titolo abilitativo bensì una comunicazione di parte che va depositata a responsabilità del soggetto che ha commissionato l’esecuzione dell’opera edilizia. Una volta concluso l’intervento è comunque consigliato presentare la comunicazione di fine lavori con il collaudo a firma di un tecnico abilitato.