Le opere attuabili senza titolo abilitativo sono interventi minori o di modesta entità che possono essere realizzati senza la necessità di ottenere un permesso di costruire o altre autorizzazioni amministrative. Questi interventi sono definiti dalla legislazione edilizia e urbanistica del paese e possono variare da una giurisdizione all'altra, pertanto è importante verificare le specifiche normative locali prima di intraprendere qualsiasi opera senza titolo abilitativo. Prima di intraprendere qualsiasi intervento, è necessario verificare le leggi e le normative edilizie e urbanistiche del luogo, in quanto opere non conformi possono comportare sanzioni e problematiche legali. Inoltre, alcune opere, anche se rientranti nella categoria di "senza titolo abilitativo", potrebbero comunque richiedere una segnalazione o notifica alle autorità competenti.
Le opere attuabili senza titolo abilitativo sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.
Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.
Rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi, elencati al comma 1 del nuovo art. 6 del D.P.R. 380/2001, e sostanzialmente coincidenti con quelli già prima ammessi al regime libero, con la soppressione, nell’ambito delle attività temporanee di ricerca nel sottosuolo, di quelle per la ricerca di idrocarburi, e con l’aggiunta di due nuove categorie:
— interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001 («interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti»);
— interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
— opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e siano eseguite in aree esterne al centro edificato, ad esclusione della ricerca di idrocarburi;
— movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
— serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola.