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Convivenza di fatto

La registrazione della convivenza tra persone diverso unite da legami affettivi di coppia

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Descrizione

Diritti dei conviventi
In base alla nuova legge:
i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei seguenti casi:
- ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
- i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
- nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
- i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell'attività di impresa (art. 1, comma 46);
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48);
- il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell'altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49).
- la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:
a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

Come fare

Gli interessati devono presentare all’Ufficiale d’Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione all’Ufficiale d’Anagrafe può essere resa:
a) al momento del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
b) al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
c) successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica

Come e dove presentare l'istanza


I cittadini potranno presentare l'istanza compilando in ogni parte il MODELLO allegato, firmato in calce:
- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Travacò Siccomario
- A mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO - Via Guglielmo Marconi n. 37 27020 TRAVACO' SICCOMARIO (PV)

- In modalità TELEMATICA alle seguenti condizioni:
1) sottoscrivere l'istanza, debitamente compilata (campi editabili), firmato digitalmente ed inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it ;
2) inviare l'istanza debitamente compilata (campi editabili) dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it allegando copia del documento d’identità;
3) inviare copia “scansita” dell'istanza debitamente compilato (campi editabili) e sottoscritta con firma autografa del dichiarante, allegando copia del documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it

Cosa serve

Requisiti
- maggiore età;
- essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
- residenza nel Comune di Travacò Siccomario:
- coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
- insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
- insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

Cosa si ottiene

La certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Tempi e scadenze

L'Ufficio Demografico provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, qualora l'Ufficio Demografico non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Costi

Gratuito

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici - Stato Civile - Elettorale - Trasporto scolastico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

tabella procedimenti aggiornato.pdf [.pdf 1,98 Mb - 03/08/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 07/11/2024 09:56:30

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