L'A.I.R.E. è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. L'iscrizione all'A.I.R.E. è disciplinata dalla Legge n. 470/1988 allo scopo di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all'estero ed il comune italiano da cui é emigrato o nei cui registri dello stato civile é iscritto o trascritto il suo atto di nascita, permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l'esercizio del diritto di voto.
L'iscrizione all'A.I.R.E. viene effettuata:
-per trasferimento della residenza da un Comune Italiano all'estero: i cittadini Italiani che si trasferiscono all'estero per più di 12 mesi vengono cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente ed iscritti nell'AIRE;
-per trasferimento dall'A.I.R.E. di un altro Comune, su richiesta dell'interessato, a condizione che vi siano congiunti iscritti nell'A.I.R.E. o nell'A.P.R. del Comune in cui si chiede l'iscrizione;
-per trascrizione dell'atto di nascita di cittadino italiano nato all'estero nei registri dello stato civile del comune;
per esistenza all'estero giudizialmente dichiarata.
La cancellazione avviene per:
-rimpatrio in Italia (con conseguente iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente);
-decesso o morte giudizialmente dichiarata;
-perdita della cittadinanza italiana;
-trasferimento all'A.I.R.E. di altro Comune;
-irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
-trascorsi cento anni dalla nascita;
-dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'A.I.R.E., l'indirizzo all'estero;
quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7/2/1979, n.40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento Europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione Europea nonché le consultazioni referendarie locali.