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A chi è rivolto

Ogni cittadino può' opporsi agli atti della pubblica amministrazione non solo con la loro impugnazione avanti alla giustizia amministrativa (Tar, Consiglio di Stato) ma anche con ricorsi non giurisdizionali rivolti alla stessa amministrazione.

Descrizione


Il ricorso amministrativo è una sorta di tentativo "amichevole" (stragiudiziale) di ottenere la riesamina degli atti, con loro annullamento o modifica.

Il ricorso amministrativo può essere:
- ordinario (lo sono il "gerarchico", ovvero fatto all'organo superiore all'ente che ha emesso l'atto, e quello diretto, detto "in opposizione")
- straordinario (il ricorso al Presidente della Repubblica, alternativo alla via giurisdizionale del ricorso al TAR).

I motivi di impugnazione possono riguardare vizi di legittimità dell'atto (per eccesso di potere o incompetenza dell'organo che ha emanato l'atto o per qualsiasi altra violazione di legge), oppure vizi di merito (inopportunità' dell'atto relativamente ad un fatto specifico).

Come fare

I RICORSI ORDINARI
sono fattibili quando l'atto non e' ancora definitivo, entro 30 giorni dalla sua notifica. Se questi 30 giorni passano senza che sia stato fatto alcun ricorso, o il ricorso fatto fallisce oppure decorrono inutilmente i termini per avere risposta dall'organo decidente (90 giorni, vedi sotto), l'atto si dice "definitivo" ed e' possibile opporvisi solo con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure con l'alternativo classico ricorso giurisdizionale al TAR.
Sono definitivi per natura ("ab origine"), invece:

- gli atti adottati dalle autorita' al vertice dell'amministrazione (per esempio da un Sindaco o da un Ministro);
- gli atti adottati dagli organi collegiali;
- quelli dichiarati definitivi per legge (provvedimenti prefettizi in materia di requisizione, espropriazione, di occupazione d'urgenza, etc.).
Sono definitivi anche tutte le decisioni prese dagli organi della pubblica amministrazione in sede di ricorso "gerarchico" o "in opposizione". Come vedremo più avanti ci si può opporre a tali decisioni, prese dagli organi gerarchicamente superiori a quelli che hanno originariamente emesso l'atto impugnato, solo con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o con ricorso giurisdizionale al TAR.

E' bene sapere che ogni atto della pubblica amministrazione deve riportare l'organo a cui può' essere presentato il ricorso amministrativo e il termine di tempo utile per farlo

RICORSO GERARCHICO

E' il tipico ricorso ordinario ammesso contro gli atti non definitivi, per motivi di illegittimità e di merito (vedi sopra). Viene presentato all'organo superiore rispetto a quello che ha emesso l'atto, con apposita istanza.

Va proposto entro 30 giorni dalla data in cui l'atto e' stato notificato, comunicato o pubblicato, o comunque da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Può' essere presentato direttamente all'organo che ha emesso l'atto o a quello gerarchicamente superiore (per esempio Ministero dell'Interno per gli atti del Prefetto o il Prefetto per gli atti del questore o del Comune). Di solito e' consigliata la prima soluzione, con la quale si risparmia un passaggio. L'organo che ha emesso l'atto, infatti, "gira" il tutto all'organo superiore competente fornendo nello stesso tempo documenti per l'istruttoria, evitando così di doverlo fare in seguito.

La presentazione può' avvenire personalmente o tramite raccomandata a/r (in questo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione).

E' possibile chiedere, presentando il ricorso, che gli effetti dell'atto vengano sospesi in via cautelare, se vi sono gravi motivi.

E' prevista un'attività' istruttoria, con l'acquisizione dei documenti e degli accertamenti utili e con la possibilità' di intervento dei terzi interessati.

L'autorita' decidente può:

- dichiarare inammissibile il ricorso, quando vi siano irregolarità nella sua presentazione. Se queste sono sanabili al ricorrente verra' assegnato un termine per la loro regolarizzazione;
- dichiarare improcedibile il ricorso, se le irregolarità suddette non vengono sanate nel termine dato;
- respingere il ricorso, se lo ritiene infondato;
- accogliere il ricorso per incompetenza, annullando l'atto e rimettendo la questione all'organo competente;
- accogliere il ricorso per motivi di legittimità o di merito, annullando o riformando l'atto e, in determinati casi, rimettendo la questione all'organo che ha lo ha emanato.

In ogni caso la decisione deve essere assunta entro 90 giorni dalla proposizione, dev'essere motivata e comunicata a tutti i soggetti coinvolti con notifica o raccomandata a/r.

In caso di silenzio dell'autorita' decidente, ovvero se il termine suddetto decorre inutilmente, il ricorso si intende respinto e al ricorrente non rimane che la via giudiziaria (ricorso al TAR) o del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Stessa via va intrapresa se il ricorso viene respinto.

RICORSO IN OPPOSIZIONE

Nei casi stabiliti dalla legge, e' possibile proporre ricorso contro un atto amministrativo allo stesso organo che ha emanato l'atto. Il giudizio e' "di merito" e la finalità e' la correzione di eventuali errori in cui sia incorsa l'amministrazione
E' previsto nel settore dell'impiego pubblico, con riguardo alla compilazione di graduatorie, di ruoli di dipendenti, all'attribuzione di incarichi.




Cosa serve

LA VIA GIURISDIZIONALE: IL T.A.R.

Avverso gli atti amministrativi definitivi, in alternativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e' possibile tentare il ricorso giurisdizionale al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. Questo ricorso e' stato recentemente riformato dal D.lgs.104/2010 che ha dato attuazione alle generiche norme della Legge 69/2009.

Per i ricorsi al TAR e' obbligatorio essere assistiti da un legale, salvo casi particolari (accesso e trasparenza amministrativa, materia elettorale e giudizi relativi al diritto di circolazione dei cittadini dell'UE).

Con il ricorso al TAR e' possibile chiedere l'annullamento di un atto amministrativo e/o il rimborso del danno.

Per le azioni di annullamento il ricorso va prima di tutto notificato all'organo della pubblica amministrazione che ha emesso l'atto e agli eventuali soggetti o enti controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dell'atto. Le domande di risarcimento - che puo' essere anche contestuale a quella di annullamento- va presentata entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto si e' verificato o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva da questo.
Entro ulteriori 30 giorni il ricorso deve poi essere depositato presso la segreteria del TAR territorialmente competente.

Segue un'istruttoria e poi la trattazione dei ricorso, durante la quale il ricorrente può chiedere l'adozione di particolari e motivate misure cautelari (sospensione effetti dell'atto, ingiunzione di pagamento, etc.). Possono anche essere fissate delle udienze per la "discussione" del ricorso.


Il TAR può decidere per l'inammissibilità' del ricorso o la sua infondatezza (in quest'ultimo caso lo rigetta). Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza annulla l'atto e lo rimette all'ufficio competente. Se invece lo accoglie per altri motivi può, in determinati casi, anche riformare l'atto (oltre che annullarlo del tutto o in parte).

La sentenza del TAR e' immediatamente operativa ma contro di essa si può fare appello al Consiglio di Stato (che opera in secondo grado). Fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado gli effetti della sentenza di primo grado non si sospendono, a meno che non intervenga un'ordinanza del Consiglio di Stato emessa, in particolari casi di gravità, su istanza di parte.
Un terzo grado vero e proprio non esiste. Avverso la pronuncia finale del Consiglio di Stato si può soltanto agire in Cassazione per conflitti inerenti la giurisdizione (competenza sul caso della giurisdizione ordinaria o speciale anziché amministrativa, per esempio).

Avverso la sentenza del TAR come avverso quella del Consiglio di Stato e' possibile fare il cosiddetto ricorso per revocazione, proponibile innanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, in casi particolari in cui essa possa dirsi errata o viziata (dolo di una delle parti o del giudice, giudizio su prove false o che non era stato possibile produrre prima per cause di forza maggiore, errori gravi, etc.).
Questo tipo di ricorso e' effettuabile avverso le sentenze di appello di ultimo grado (come puo' esserne una del Consiglio di Stato) o avverso quelle per le quali i termini di appello sono scaduti. Si vedano, per approfondire, gli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Nota: ci si può rivolgere al TAR anche per ricorrere contro il silenzio di una pubblica amministrazione, ovvero contro l'inerzia nell'ambito di un procedimento amministrativo. Questa azione può essere fatta in qualunque momento finché perdura l'inadempimento, ma ENTRO e non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo. In questo caso il ricorso e' deciso con una sentenza semplificata con la quale il giudice può intimare alla pubblica amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni.

Cosa si ottiene

La tutela dei propri diritti

Tempi e scadenze

Secondo normativa di legge rapportata al tipo di ricorso

Costi

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Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Direzione Generale - Affari generali - Segreteria

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

tabella procedimenti aggiornato.pdf [.pdf 1,98 Mb - 07/08/2023]

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Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 05/09/2023 12:18:58

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