L'art. 22 della Legge n. 241/1990 permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.
La norma prevede due differenti tipologie di accesso:
• Accesso InformaleIl diritto di accesso può essere esercitato informalmente, con richiesta anche solo verbale.
L'interessato dovrà far conoscere la propria identità; dovrà inoltre fornire ogni riferimento utile per l'individuazione dell'atto o documento richiesto e precisare l'interesse relativo all'oggetto della richiesta.
In merito alla richiesta, l'ufficio risponde, se possibile, immediatamente e senza formalità.
• Accesso FormaleSe non è possibile accogliere immediatamente la richiesta informale (o se sorgono dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento, sulla presenza di soggetti controinteressati), il richiedente è invitato a presentare domanda formale.
In ogni caso il richiedente può sempre presentare richiesta formale, che deve essere protocollata dall'ufficio ricevente.